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scrivere
per internet
"parolieri
del web" tutelati, anzi no
Approvata
il 26 luglio scorso e da poco in vigore, la legge sulla tutela del diritto
d'autore (la 248/2000) ha come fine quello di combattere la pirateria e la
contraffazione. Ma
davvero sono stati tutelati tutti i generi della produzione culturale?
O la 248/2000 si è preoccupata di dare protezione solo all'industria
dell'audiovisivo e del software? Mi
sembra, infatti, che la tutela dei "parolieri
del web" sia, nella legge, solo intuibile e soltanto
in sporadici princìpi. Come
proteggere, allora, autori che pubblicano opere sul web, giornalisti che
scrivono pezzi online e, di conseguenza, editori che operano per via
telematica? Quali misure adottare per arrivare davvero ad avere per questa
forma di produzione culturale che "gira" in rete una efficace
tutela che vada al di là di ogni ambiguità normativa? Si potrebbe, per esempio, prevedere l'accesso libero a tutte le home page dei siti web che hanno dei link contenenti opere editoriali oggetto di tutela del diritto d'autore. Cliccando i link, si aprirebbero delle form da riempire per accedere alle pagine con i testi: il lettore sarebbe tenuto a inserire i dati personali e un codice identificativo, accettando di pagare un canone a tempo. Parte del canone potrebbe essere destinato al pagamento dei diritti d'autore per le opere editoriali "visitate". Sistemi come questi, però, potrebbero rivelarsi sì efficaci in termini di tutela, ma sarebbero (forse a ragione) sicuramente impopolari, in quanto farebbero venir meno l'esigenza di assicurare la più ampia libertà di accesso ad Internet da parte dei cittadini. Probabilmente proprio per salvaguardare lo spirito libero che anima la rete, le stesse istituzioni tendono ad avere una sorta di rifiuto morale ad intervenire nel merito con una normativa adeguata e moderna, ricca di princìpi e istituti giuridici particolarmente elastici, aderenti e adattabili, attraverso l'interpretazione del giudice, alle concrete situazioni della mutevole realtà del contesto sociale. Può anche darsi che il legislatore non sia abbastanza fornito di conoscenze e strumenti specifici capaci di aggredire una realtà che, come tutte le innovazioni a 360° degli stili di vita, accompagna ad indubbi aspetti di utilità altrettanti indubbi rischi. Quel che è vero è che la 248/2000 ha adottato terminologie, schemi contrattuali, definizioni giuridiche di fenomeni di utilizzazione legate più ad opere dell'ingegno dai contorni ben definiti e definibili, piuttosto che disciplinare nuove realtà di carattere creativo, come può essere quella dei "parolieri del web". Link utili per approfondimenti http://www.andreamonti.net/ecopy.htm Sulla tutela dei testi su Internet leggi anche Diritto d'autore sul web: the basics.
Giuseppe Castrignanò
vive e lavora a
Copertino (Lecce).
Pagina aggiornata
il 1.11.00 |